Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si occupa della tutela e della valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri, una ricchezza da conservare e valorizzare perché rappresenta il nostro passato, ma potrebbe rappresentare anche il futuro per i giovani che volessero accedere, nel caso degli antichi mestieri, ad attività professionali di alta qualità.
      Alcune amministrazioni comunali come Roma e Bologna e alcune regioni hanno già provveduto con delibere o provvedimenti legislativi a disciplinare la materia, affinché queste attività non solo non scompaiano, ma assumano sempre di più il valore di patrimonio storico e culturale che loro compete.
      Nonostante l'impegno degli enti locali appare indispensabile disciplinare a livello nazionale questa delicata materia dando in primo luogo collocazione a tali attività nell'ambito dei beni culturali, per garantire la loro tutela, l'eventuale imposizione di vincoli, la previsione di sostegni economici per favorire la continuità della gestione, per abbattere imposte locali, per avviare progetti formativi finalizzati all'introduzione di giovani leve in mestieri che, diversamente, sono a rischio di scomparsa.
      Per quanto riguarda le botteghe storiche, le città italiane di piccole, medie e grandi dimensioni sono ricche di testimonianze demo-etno-antropologiche, storiche e culturali, che sono rappresentate anche dalle attività commerciali esistenti da oltre cinquant'anni, in alcuni casi anche da più di cento anni.
      Tali attività sono state ormai in larga parte sostituite da esercizi commerciali moderni. Questo processo ha già mutato radicalmente il volto di centri storici piccoli e grandi e ha cancellato un tessuto di imprese commerciali che avrebbe potuto costituire una ricchezza, non solo come testimonianza storico-culturale, ma anche come strumento di tutela di elementi morfologici, architettonici e sociali delle nostre

 

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città. È quindi evidente che quanto ancora rimane di questo patrimonio, ormai largamente disperso, deve essere assolutamente tutelato.
      Gli antichi mestieri in Italia sono esercitati, in prevalenza, utilizzando la forma propria dell'impresa artigiana, generalmente di piccole e medie dimensioni. La presente proposta di legge intende affidare ai comuni lo sviluppo di politiche idonee a favorire la tutela e la valorizzazione degli antichi mestieri a rischio di scomparsa, in armonia con l'ambiente economico e culturale in cui hanno il proprio naturale radicamento.
      I più significativi tra gli antichi mestieri spaziano dalle lavorazioni dei metalli preziosi alla gioielleria, dalla liuteria alla ceramica d'arte e di tradizione, dall'artigianato che si esprime attraverso gli elementi materiali identificativi delle diverse culture locali, ai mestieri della conservazione e del restauro del patrimonio. Obiettivo della proposta di legge è quello di conseguire presso le istituzioni l'attenzione dovuta per attività che rischiano di scomparire, nonostante il ruolo economico, sociale e antropologico di quanto è prodotto e classificato in Italia come antico mestiere, un ambito di grande significatività e complessità.
      Dall'impresa alla promozione e valorizzazione dei prodotti, dalla qualificazione alla tutela dei mestieri in via di estinzione, dalla formazione a un apprendistato riqualificato all'interno della scuola e delle botteghe, l'impegno è diretto a promuovere il riconoscimento e lo sviluppo delle imprese artigiane che hanno come comune denominatore la sapienza artigianale e artistica, coniugata con la creatività e l'innovazione.
      Nel corso della XIV legislatura, sempre a prima firma del proponente, fu già presentata un'apposita proposta di legge (atto Camera n. 3232) volta a tutelare il patrimonio delle botteghe storiche che, abbinata con altre, è stata discussa e ha prodotto la redazione di un testo unificato (atto Camera n. 3226 e abbinati). Testo unificato che ora è mia intenzione riproporre all'attenzione della Camera dei deputati, augurandomi che il suo iter possa risultare facilitato dal lavoro già svolto nella legislatura scorsa.
      L'articolo 1 delinea le finalità della proposta di legge impegnando la Repubblica a tutelare e a valorizzare le botteghe storiche e gli antichi mestieri, quali beni culturali, provvedendo, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e nel rispetto delle competenze regionali, a disciplinarne e a sostenerne le attività.
      L'articolo 2 indica le definizioni di antichi mestieri e botteghe storiche, prevedendo che le botteghe storiche siano escluse dalla disciplina recata dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con lo scopo di evitare che il passaggio di proprietà di una bottega storica possa consentire al subentrante di cambiare l'attività merceologica originaria.
      L'articolo 3 stabilisce, al comma 1, che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali siano disciplinati le modalità e i criteri per l'individuazione delle botteghe storiche, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri. Conseguentemente, il comma 2 prevede che i comuni redigano un piano comunale per tali locali e attività, trasmettendone la relativa documentazione alla regione competente. Queste ultime, ai sensi del comma 3, provvedono al censimento e all'istituzione di un apposito elenco regionale di tali locali e attività. L'iscrizione nel citato elenco comporta, ai sensi di quanto disposto dal comma 4, l'attribuzione della qualifica di locale storico.
      L'articolo 4 stabilisce i requisiti che caratterizzano la bottega storica, prevedendo altresì i vincoli della continuità merceologica e del mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio, degli arredi e delle apparecchiature originari ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi regionali.
      L'articolo 5 si occupa di istituire il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi
 

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mestieri, presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      Si prevede altresì che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. Le regioni hanno il compito di ripartire i finanziamenti derivanti dal Fondo tra i comuni che ne fanno richiesta secondo criteri relativi al numero di botteghe storiche e di antichi mestieri riconosciuti e inseriti nei rispettivi piani comunali.
      Si prevede inoltre che le regioni, in accordo con i comuni, finanzino progetti formativi, presentati dagli esercenti degli antichi mestieri ai medesimi comuni, finalizzati all'erogazione di un reddito d'inserimento e alla formazione pluriennale degli apprendisti. Gli apprendisti che partecipano ai predetti progetti acquisiscono crediti formativi da concordare con le istituzioni scolastiche locali.
      I comuni possono inoltre accedere al Fondo di cui all'articolo 5 per prevedere agevolazioni a favore dei proprietari delle mura e dei gestori delle attività disciplinate dalla proposta di legge, volte, in particolare, alla riduzione di imposte locali, nonché all'istituzione di contributi per l'affitto e per il restauro dei locali medesimi.
      L'articolo 6 dispone i vincoli cui devono sottoporsi i beneficiari dei finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 5.
      Infine, l'articolo 7 si occupa della copertura finanziaria delle norme di cui alla presente proposta di legge.
 

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